L'articolo 1575 del codice civile indica in via generale i doveri principali che il locatore assume con la firma del contratto di locazione:
1) obbligo di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione: l'obbligazione più intuitiva e immediata che sorge a carico del locatore è quella di consegnare al conduttore
l'immobile oggetto del contratto di locazione, tramite la consegna delle chiavi; l'immobile, inoltre, deve trovarsi in buono stato, vale a dire in condizioni da poter essere subito
utilizzato;
2) obbligo di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso pattuito: il locatore deve inoltre garantire al conduttore l'utilizzo dell'immobile, per l'uso convenuto, durante l'intero corso
della locazione; pertanto, chi concede in locazione un appartamento, deve garantire la possibilità di abitarlo fino al termine della locazione; da ciò deriva l'obbligo del locatore di eseguire
nell'immobile tutte le opere e le riparazioni che si rendano necessarie per mantenerlo in buono stato locativo; in particolare, sono a carico del locatore tutte le opere di straordinaria
manutenzione (mentre sono di competenza del conduttore le opere di piccola e ordinaria manutenzione);
3) obbligo di garantire il pacifico godimento del bene durante tutto il corso della locazione: il locatore non può compiere sul bene locato opere che ne diminuiscano il godimento da parte del
conduttore (ad esempio, lavori di una certa entità che impediscano al conduttore di abitare l'appartamento locato per un certo periodo); inoltre il locatore è tenuto a garantire il conduttore da
interventi di terzi che pretendano di avere diritti sull'immobile (il locatore deve quindi assicurare che non esistano terze persone che possano reclamare la disponibilità dell'immobile per
effetto, ad esempio, di un precedente contratto di locazione).